Art. 7.
(Disposizioni transitorie).

      1. La Giunta è costituita dalla data d'insediamento del consiglio di amministrazione. Nella sua prima composizione il consiglio è formato dal presidente, dal vicepresidente e dai presidenti degli istituti nonché dagli altri membri della Giunta centrale per gli studi storici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e dal direttore amministrativo di cui all'articolo 3, comma 4. Entro un anno dalla data d'insediamento, il consiglio di amministrazione predispone e delibera gli schemi dei propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 2. I regolamenti sono approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali con la procedura di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.
      2. I membri del consiglio direttivo della Giunta centrale per gli studi storici non direttori di istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data dell'insediamento abbiano compiuto più di quattro anni di permanenza in essa, si intendono all'inizio del loro secondo mandato e scadono definitivamente al termine del quadriennio dall'insediamento. I membri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora compiuto il primo quadriennio di permanenza terminano il loro primo mandato allo scadere del quadriennio dalla loro nomina e possono essere proposti per un secondo mandato indipendentemente dai limiti di età previsti dagli articoli 3, comma 3, e 4,

 

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comma 5. I membri presidenti di istituto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora compiuto il primo sessennio di permanenza terminano il loro primo mandato allo scadere del sessennio e possono essere confermati per un secondo mandato; se lo hanno compiuto essi si intendono prorogati per un ulteriore sessennio.
      3. I membri dei consigli direttivi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati secondo le modalità previste al comma 2 per i membri del consiglio di amministrazione della Giunta. Entro un anno dalla data di insediamento, gli stessi consigli predispongono e deliberano gli statuti e gli schemi dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1. I regolamenti sono approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali con la procedura di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.
      4. È fatta salva la situazione differenziata dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano. L'Istituto adegua il proprio statuto, compatibilmente con la propria struttura associativa, alle norme della presente legge.