1. La Giunta è costituita dalla data d'insediamento del consiglio di amministrazione. Nella sua prima composizione il consiglio è formato dal presidente, dal vicepresidente e dai presidenti degli istituti nonché dagli altri membri della Giunta centrale per gli studi storici in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e dal direttore amministrativo di cui all'articolo 3, comma 4. Entro un anno dalla data d'insediamento, il consiglio di amministrazione predispone e delibera gli schemi dei propri regolamenti di organizzazione e funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 2. I regolamenti sono approvati dal Ministero per i beni e le attività culturali con la procedura di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.
2. I membri del consiglio direttivo della Giunta centrale per gli studi storici non direttori di istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data dell'insediamento abbiano compiuto più di quattro anni di permanenza in essa, si intendono all'inizio del loro secondo mandato e scadono definitivamente al termine del quadriennio dall'insediamento. I membri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora compiuto il primo quadriennio di permanenza terminano il loro primo mandato allo scadere del quadriennio dalla loro nomina e possono essere proposti per un secondo mandato indipendentemente dai limiti di età previsti dagli articoli 3, comma 3, e 4,